18 febbraio 2009

La solitudine dei numeri piccoli (pensieri notturni sconnessi)

Un piccolo contributo, del tutto casuale e non sistematico.





La solitudine di chi nel settore pubblico vuol far bene il proprio lavoro andrebbe indagata meglio.

La solitudine dell'Uff.A che voglia far bene il proprio lavoro può essere grande.
Parlo ovviamente dei piccoli comuni (la maggioranza, in Italia) dove la conoscenza del territorio da parte dell'ufficiale è elevata e i comportamenti "opachi" dei cittadini più facili da conoscere. Dei grandi non so.

Sostanzialmente si tratta della residenza delle persone, ovvero di dove queste abitino normalmente, dato che alla residenza si collegano diritti (quali i servizi pubblici) e doveri (quali le tasse che quei servizi sostengono).
Compito principale dell'Uff.A è accertare e certificare la residenza delle persone. Compito e "croce".

Si presentano i casi più diversi:

vi è chi non vuole figurare all'indirizzo dove abita perché teme l'ufficiale giudiziario e non può o non vuole pagare debiti;

vi è chi non vuole figurare allo stesso indirizzo del coniuge perché entrambi hanno contratto un mutuo prima casa e entrambi non vogliono perdere le agevolazioni per i residenti;

vi è chi vuole figurare a un indirizzo diverso per non pagare l'ICI sulla seconda casa, o le tariffe "non residenti" di Enel e altri servizi;

vi è chi vuol figurare a un indirizzo diverso perché sommando il suo reddito a quello degli altri familiari non rientra più in alcune agevolazioni (sanitarie soprattutto) che lo Stato concede sulla base del reddito(*);

vi è lo straniero che non vuole figurare all'indirizzo dove abita perché la legge prevede un rapporto "superficie abitazione / residenti" che non si può superare.
E via di questo passo.

La coscienza dell'Uff.A lo interpella quasi ogni giorno per quello che egli sa (e molte altre cose egli ignora, fortunatamente per lui).

La solitudine dell'Uff.A nei piccoli comuni che voglia far bene il proprio lavoro può essere grande.


(*) Nota sulle agevolazioni, incentivi o altri servizi concessi sulla base del reddito:
Tutte queste cose sono intrinsecamente inique, poiché le condizioni di partenza (il reddito certo di una persona) non sono determinabili se non per categorie limitate di individui, specialmente in questo Paese.

10 febbraio 2009

A latere. Parole sante: il silenzio su Eluana







"Ho letto che
il Senato ha osservato un minuto di silenzio.
Ecco, bisognerebbe prolungarlo."
Giovanni Maria Vian, direttore dell'Osservatore Romano, al Corriere della Sera di oggi.

7 febbraio 2009

Per favore non semplificatemi più (neanche la carta d'identità)

Nota: post semiserio con postilla serissima

Il ministro per la semplificazione normativa, sen. Roberto Calderoli


Vorrei trattare brevemente la vicenda semicomica dell'estensione della durata della carta d'identità (cdi), passata da 5 a 10 anni grazie all'articolo 31 del decreto legge 112 del 2008, poi convertito nella legge 133, premesso che il rilascio della carta non è affatto un adempimento dell'anagrafe (anche se spesso è quello l'ufficio che se ne occupa).
La vicenda getta una luce sinistra sulla qualità della legislazione e del legislatore, nonché di chi in alto interpreta la legge per noi qui dal basso.

Il decreto 112 è il famosissimo decreto governativo contestato da sindacati e studenti lo scorso anno, per esempio per le nuove norme sulle assenza per malattia o la trasformazione delle università in fondazioni. Ha l'altisonante titolo "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (ma la cdi che c'entra?) e 85 articoli.
Sotto la voce "Capo VII - Semplificazioni" (ahi, le semplificazioni...) che va dall'articolo 24 al 45, è presente anche l'art. 31 che dice che la carta ora dura 10 anni e e durano 10 anni anche le carte valide alla data di entrata in vigore del decreto (cioè lo stesso giorno 25 giugno 2008).

1) Il primo problema l'ha creato proprio l'immediata entrata in vigore: per qualche giorno c'è stato chi non conoscendo il decreto ha emesso carte con su scritto ancora: validità 5 anni.
Questo poiché il governo ha usato lo strumento del decreto-legge, previsto dall'art. 77 della Costituzione che dice
testualmente così: "Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere [...]".
Qualcuno mi deve spiegare se portare da 5 a 10 anni la cdi possa configurarsi come straordinario caso di necessità e urgenza. Mi deve spiegare perché il governo usa questo strumento, perché i tecnici dei ministeri non vedono il ridicolo della cosa e perché infine il presidente della repubblica convalidi il tutto con la sua firma.

2) Quasi subito su Internet (e peggio per chi non lo frequenta) è apparsa la circolare n. 8 del 26 giugno prevedente per le cdi ancora valide che "il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: “validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al … “.
Dall'uso dell'espressione "il Comune dovrà procedere alla convalida" è sembrato ad alcuno che vi fosse necessità della postilla, mentre il decreto dice semplicemente che durano 10 anni anche le carte in corso.
Ed è stato tutto un correre
ai comuni di gente cui era stato detto (da uffici, poste, patronati e altro) di farsi fare il timbretto sennò la carta non era valida... Uffici, poste e patronati che avrebbero ben potuto accettare carte perfettamente valide a rigor di legge.

Postilla al testo:

I puristi hanno notato subito che in italiano si dice postilla, in francese apostille e non si capisce quale delle due lingue parli il prefetto Porzio che firma la circolare. L'autore comunica che in questo scritto si è usata la lingua italiana
.

3) Poi è arrivata la circolare n. 12 del 27 ottobre, che riconoscendo che permanevano dubbi di carattere interpretativo e operativo (sublime!) ha veramente incasinato tutto, in tre pagine e 12 punti, inaugurando tra l'altro la moda dell'andirivieni dei nulla osta alla postilla tra comuni di rilascio e comuni di attuale residenza e conferendo natura certificativa alla postilla, che pertanto va firmata, bollata e datata come un certificato
(ma che certificato è?).
Di una certa sua inarrivabile chiarezza brilla il punto 5 della circolare che dice esattamente così: "E' consentito apporre l'apostilla di proroga presso il comune di dimora sulle carte rilasciate dal medesimo Comune dove il cittadino aveva prima la residenza, previa richiesta di nulla osta del Comune ove al momento risiede". Se avete bisogno di rileggere, fate pure...

Addirittura è arrivato da noi quaggiù in basso un cittadino che - presentatosi in un ufficio che non ricordo con la sua bella postilla che gli avevamo fatto secondo la prima circolare - è stato invitato a venire a farsi fare la firma, il bollo e la data secondo la seconda circolare, che sennò la postilla non era valida. E lui paziente è venuto da noi per due volte...

Vabbe', la pianto qui. Ma attenti lettori troveranno molte cose buffe nelle due circolari e se vorranno, potranno inviare i loro graditi commenti.

Post scriptum (o postilla):
Oggi su tutti i giornali c'è la vicenda dello scontro Berlusconi - Quirinale proprio sulla questione del decreto legge che affronto di striscio sopra al punto 1. Può essere l'occasione per rileggersi la Costituzione.