Vi sono motivi oggettivi e soggettivi: trattiamo per ora alcuni dei primi.
Una oggettiva difficoltà è l'”oggetto” di cui tratta l'anagrafe, la sua “unità di misura” per così dire: cioè la residenza (simile discorso ma in misura minore si potrebbe fare per la “famiglia”).
L'anagrafe è una poderosa costruzione - che prevede rigorosi (non sempre) passi per iscrizioni, cancellazioni e variazioni - ma che poggia su esili fondamenta, vale a dire la residenza delle persone.
Vale a dire la loro “dimora abituale” (così il Codice civile all'articolo 43).
Vale a dire - come ha affermato la Cassazione – il luogo in cui “l'elemento soggettivo” della dimora (l'altro è quello oggettivo della stabile permanenza) è "rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali”.
O come traduco io allo sportello: il luogo dove “normalmente si abita” e che si indica con il nome di “casa” in espressioni come: “Stasera resto in casa a guardarmi la tivù” oppure “Mi avete rotto, adesso vado a casa”.
Digressione sull'abilità nelle cose del diritto innata nelle genti italiche:
Mi ha sempre meravigliato il fatto che persone di diversissime estrazioni (talvolta anche dei sindaci...) si presentino ogni tanto allo sportello per spiegare al povero Uff.A. che sono “residenti” da una parte ma “domiciliati” da un'altra o viceversa (la regola aurea è: dove conviene di più).
Mentre l'Uff.A è lì che quotidianamente si confronta e si scontra con i concetti e le definizioni del Codice civile, della legge e del regolamento anagrafico o della Cassazione, arrivano persone - la cui preparazione giuridica si è magari formata guardando “Forum” in TV - che con aria di sufficienza abilmente argomentano, arzigogolano, arringano, magistralmente destreggiandosi tra i concetti di residenza e domicilio (concetto quest'ultimo che per inciso, se si esclude il doloroso particolare caso delle "persone senza fissa dimora", non è di nessun interesse anagrafico!) concludendo invariabilmente a loro favore...
Tornando alla residenza: sembrerebbe semplice, ma così non è.
Succede più di frequente nei grandi comuni, ma sta iniziando anche nei piccoli come il mio: le “consuetudini di vita e le normali relazioni sociali” della Cassazione sono cambiate e spesso sfilacciate, così che non è sempre agevole giudicare ogni caso concreto.
In un mio recente scritto ho chiesto di aiutare gli Uff.A a definirla meglio. Ne riparleremo certamente.
Sottovalutato è inoltre - secondo me - il danno fatto da una apparentemente innocua “Norma e avvertenza” dell'Istat nel 1992. A commento dell'articolo 13 del Regolamento anagrafico l'Istat scrisse:
"Del resto, si deve considerare che il Codice civile, pur stabilendo l’obbligo della coabitazione dei coniugi, non esclude che essi possano risiedere in Comuni diversi. Si precisa, altresì, che le disposizioni di legge in materia anagrafica non prescrivono il consenso di un coniuge per l’iscrizione anagrafica dell’altro in un Comune diverso da quello dove egli risiede; di conseguenza la donna coniugata che, per qualsiasi motivo, abbia una dimora abituale diversa da quella del marito deve essere iscritta nel Comune d’effettiva residenza anche senza il consenso del coniuge” (il grassetto è mio).
Penso sia così che una norma nata con tutt'altri scopi (forse l'inciso “per qualsiasi motivo” alludeva pudicamente al fenomeno delle separazioni di fatto?) ha fatto passare l'idea che i coniugi possono avere luoghi di residenza diversi “per qualsiasi motivo”, ovverosia ogniqualvolta sia conveniente (ai fini fiscali, al solito...), come ho trattato in un precedente post.
Continua... (ovviamente)
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